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Category Archives: Notizie

Il Tar respinge il ricorso – Via libera ad Ylport per il molo polisettoriale di Taranto

Finalmente una buona notizia per il porto di Taranto

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio informa che, con ordinanza n° 109/2019 pubblicata il 21 Febbraio 2019, Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- Lecce- Sezione I° ha respinto l’istanza cautelare richiesta dal Consorzio SouthGate Europe Terminal in merito al giudizio dello stesso promosso nei confronti della stessa AdSPMI per l’annullamento del provvedimento di chiusura della procedura di dialogo competitivo e dei provvedimenti relativi alla procedura di pubblicazione della domanda di concessione presentata dalla Yilport Holding A.S..

Il tribunale ha ritenuto “Non sussistente il fumus boni iuris, tenuto conto, tra l’altro, della mancata finalizzazione della procedura di dialogo competitivo, della riserva sul punto prevista dall’AdSP nella lex specialis della relativa procedura (“l’AdSP potrà concludere il procedimento di comparazione delle istanze ex articolo 37 Cod. Nav. senza ritenere alcuna delle istanze presentate come rispondenti alle esigenze ed agli obiettivi sottesi alla presente pubblicazione e senza che i partecipanti possano reclamare alcun indennizzo o risarcimento e né rimborsi per le spese sostenute”) dei rilievi svolti dall’Autorità in punto di proficua e ampia utilizzazione del compendio demaniale e, infine dei rilievi processuali svolti dalla controinteressata.”

L’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio evidenzia come il provvedimento di cui trattasi conferma la legittimità dell’azione amministrativa e della scelta effettuata nel preminente interesse pubblico.

Alla luce dell’esito di tale fase processuale ed in considerazione della chiara e netta motivazione del provvedimento, l’Ente si avvia a completare le attività propedeutiche alla sottoscrizione della concessione ed all’avvio dell’operatività del Terminal, infrastruttura cardine per lo sviluppo economico ed occupazionale del Porto, del territorio jonico e della istituenda Zona Economica Speciale (ZES) interregionale.

Fonte: Comunicato Stampa 21.02.2019 – AdSP

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Incontro di cooperazione tra Invest Hong Kong e l’Autorità di Sistema Portuale – Porto di Taranto

Possibili scenari di investimento nel Paese asiatico.

In data 19/02, presso la sede dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, si è tenuto un incontro tra il Direttore della divisione “Trasporti & Industria” Benjamin Wong e gli operatori del porto di Taranto. Tale incontro fa seguito a precedenti relazioni internazionali tra l’ente e Invest Hong Kong.

Questo rappresenta un’opportunità per gli investitori locali che vogliano affacciarsi sulla città di Hong Kong in virtù delle potenzialità e delle opportunità, anche fiscali, che si stanno presentando nel Paese asiatico spaziando dal settore dei trasporti a quello delle infrastrutture, dall’industria manifatturiera a quella dell’edilizia.

In un ottica di sviluppo dei traffici, il costante lavora dell’ASP di tessitura e di connessione dei tessuti logistici, non può far altro che giovare all’economia locale.

Quest’incontro introduttivo oltre ad offrire una finestra di investimenti potrà essere l’incubatrice per future opportunità di sviluppo e di cooperazione a Taranto.

 

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Istruzioni per l’importazione di chitarre

Il certificato CITES: quando è necessario? Come posso fare per ottenerlo?

La recente vicenda del sequestro di legnami protetti a un espositore della fiera di Cremona ha generato parecchie richieste di chiarimento alla nostra redazione. Ma per le mie chitarre con tastiera in palissandro è obbligatorio? Me le sequestreranno? Come devo fare? Ecco allora le cose che occorre sapere.

Va premesso che la vicenda di Cremona riguardava un commerciante, che per quanto riguarda i legni protetti deve sottostare a leggi specifiche, che nulla hanno a che fare con le regole per i privati, che devono preoccuparsi delle certificazioni CITES solo nel caso in cui vogliano spedire per corriere uno strumento al di fuori dall’Unione Europea.

1 – Per quanto riguarda i privati il CITES non ha a che fare col possesso di uno strumento (che sia una chitarra con tastiera in palissandro brasiliano o un pianoforte con tasti in avorio), serve esclusivamente per la spedizione extra UE di oggetti in cui ci sia una componente anche piccolissima in un legno protetto. Nella gran parte dei casi che ci interessano si tratta del palissandro delle tastiere.

2 – Non serve alcun permesso per trasportare uno strumento anche extra UE se lo si porta come bagaglio appresso (ovvero se voli in USA e ti porti la chitarra non ci sono obblighi). Tantomeno occorre per spedire lo strumento anche con un corriere, ma all’interno della UE.

3 – Il CITES un tempo responsabilità della Forestale è stato recentemente passato ai Carabinieri, che hanno dei nuclei appositi.

4 – Per ottenere un permesso CITES basta farne richiesta fornendo la descrizione dettagliata con l’indicazione dei numeri di serie, dell’anno di costruzione e di quali parti sono realizzate in legno protetto, col relativo nome scientifico (nel caso delle tastiere in palissandro brasiliano si chiama “dalbergia nigra”). Bisogna allegare inoltre una serie di foto chiare dello strumento e dei particolari utili all’identificazione (placca col numero di serie, potenziometri, altre stampigliature interne). I carabinieri italiani del CITES non sono abituati agli strumenti (la gran parte del loro lavoro è riferita alla moda, pellami e altri prodotti di origine animale), quindi conviene indicare anche una risorsa attendibile che confermi quanto dichiarato nella descrizione. Esempio:

Io sottoscritto xxxxxx, nato a…, il… residente… tel xxx xxxx, faccio seguito alla visita/telefonata/mail fornendo le informazioni richieste necessarie all’emissione del certificato CITES per spedire negli Stati Uniti una chitarra elettrica marca Fender di mia proprietà, numero di serie xxxxx, costruita in USA nel……
La chitarra presenta una tastiera in palissandro brasiliano “dalbergia nigra” che ricade nel CITES appendice I. E’ l’unico elemento protetto perché le altre componenti sono realizzate con legni non protetti “acero” e “frassino”.
Trattandosi di chitarra “Fender” da collezione, l’identificazione della produzione è certa. La data di produzione è impressa alla base del manico ed esiste ampia letteratura che permette la datazione sulla base delle caratteristiche.
Sul sito del produttore è disponibile una pagina che permette di identificare l’anno di produzione dal numero di serie.
Allego le immagini dello strumento e dei particolari utili per l’identificazione: placca del numero di serie, foto dei potenziometri,…..

5 – Una volta ottenuto e ritirato, il permesso deve essere controllato con la massima attenzione: basta un refuso nel testo (frequente visti i mezzi tecnologici obsoleti in dotazione ai Carabinieri) perché la merce venga respinta.6 – Consiglio: soprattutto per gli USA non utilizzare Fedex: il destinatario deve relazionarsi con lo spedizioniere per sdoganare la merce, ma Fedex in USA ha un unico numero 800 per tutto, con un call center che non risponde mai.

In linea di massima il tutto è abbastanza liscio. Resta da dire che, non essendo chiarissima la legislazione, è possibile che ogni Stato richieda permessi specifici per l’importazione, quindi conviene che il destinatario si informi per richiedere il permesso per tempo e non trovarsi a farlo di fretta con la merce giacente in dogana.
Fonte: accordo.it
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Chiarimenti in merito al reverse charge interno e fatturazione elettronica

Chiarimenti in merito ala fattura elettronica e gli acquisti con inversione contabile

Nelle operazioni assoggettata a reverse charge interno (articolo 17, commi 5 ss., e articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972) la tecnica contabile che gli operatori devono utilizzare è quella dell’integrazione (lo dice chiaramente la norma stessa), che consiste:

  1. nel riportare sul documento l’aliquota e l’imposta;
  2. nell’effettuare la protocollazione e l’annotazione nel registro vendite o corrispettivi (per assolvere l’imposta) nel mese di arrivo (o al massimo entro 15 giorni, ma con imputazione al mese di arrivo);
  3. nell’annotare (senza più obbligo di protocollazione) nel registro acquisti per esercitare il diritto alla detrazione (nel mese stesso di arrivo oppure successivamente nei termini dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972).

L’integrazione (adempimento di cui al precedente punto 1), con riferimento ad una fattura XML, pare del tutto evidente, è adempimento che materialmente non può essere realizzato.

Infatti, la fattura elettronica deve essere, fra le altre cose, non modificabile (rectius “integra”) per definizione (articolo 21, comma 3, D.P.R. 633/1972).

Ora, vale la pena di notare che quello che è impossibile fare non lo si fa, semplicemente, senza ricercare (tantomeno imporre) strade alternative non previste da alcuna norma.

Va infatti rimarcato che la norma (i citati articolo 17, comma 5, e articolo 74, comma 7, D.P.R. 633/1972) non è stata cambiata e in nessuna altra norma viene previsto che, in mancanza di integrazione, possa essere consentito procedere con l’emissione di un’autofattura o comunque di un “allegato” integrativo.

Quanto indicato nella FAQ di novembre (così come nella circolare AdE 13/E/2018 e, ancora prima, anche nella circolare 45/E/2005 § 2.7.2) non può pertanto che rappresentare una alternativa ammissibile (per chi ama il masochismo) ma non certo obbligatoria, in quanto non prevista da alcuna legge.

Anzi, a ben vedere, risulta contrario alla norma vigente.

Peraltro la stessa Agenzia delle Entrate, in passato, ha essa stessa negato l’alternatività fra le due tecniche per assolvere l’imposta in inversione contabile, autofattura o integrazione.

Si veda al riguardo la circolare AdE 16/E/2013 (§ 3.3.2), e in tema non mancano neppure posizioni giurisprudenziali (eccessivamente rigorose sul dato formale) che hanno sancito la sanzionabilità del contribuente che sbaglia tecnica (su tutte Corte di Cassazione n. 10819 del 05.05.2010).

Va peraltro osservato che la FAQ in questione parla di “una modalità alternativa all’integrazione della fattura” attraverso la predisposizione di un altro documento (l’autofattura) che “può” (e non necessariamente “deve”) essere inviato al Sistema di Interscambio con conservazione gratuita da parte dell’AdE nel caso di attivazione dell’accordo di servizio.

Quindi pare evidente anche all’Agenzia che tale tecnica certo non può considerarsi obbligatoria, ma meramente una facoltà.

Conferma in tal senso è arrivata peraltro in occasione della videoconferenza del 15 gennaio organizzata dal CNDCEC.

A giudizio di chi scrive, in sostanza, essendo impossibile praticare sulla fattura l’integrazione di cui al punto 1) non resta che applicare esclusivamente l’annotazione nei registri (punti 2 e 3) come se il documento fosse “virtualmente” integrato.

Nulla vieta ovviamente di generare un allegato di appoggio ma, a nostro giudizio, da gestire rigorosamente con la cara vecchia carta (e come tale da conservare) evitando il formato XML e la trasmissione al SdI, che finirebbe nella grande totalità dei casi per autocertificare i ritardi nell’applicazione dell’integrazione.

I tempi per assolvere l’imposta con inversione contabile sono infatti, a norma dell’articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972, molto stretti: l’assolvimento entro il mese di arrivo della fattura, nei fatti, si presenta incompatibile con una normale prassi aziendale.

Si pensi, ad esempio, alla fattura elettronica dell’impresa di pulizia dei locali emessa il 31 gennaio con applicazione del reverse charge che il committente dovrebbe integrare lo stesso giorno o al più tardi entro il 15 febbraio ma con riferimento al 31/1 (per buona pace di tutte le discussioni sul fatto che emissione e trasmissione dovrebbe essere sincrona).

La tenuta dei registri sezionali non è obbligatoria ma la loro adozione, come si fa da tempo, consentirà di gestire “sotto traccia” (entro la scadenza delle comunicazioni Li.Pe) quei ritardi fisiologici che da sempre interessano (inutile nasconderlo) non solo la moltitudine delle piccole imprese (che si avvalgono, per la quasi generalità, di servizi in outsourcing) ma anche le imprese più strutturate che si occupano direttamente della propria contabilità.

Non è probabilmente un caso che anche Assosoftware (comunicato del 14/1/2019) abbia rotto gli indugi e – in attesa di chiarimenti che devono essere forniti con la massima tempestività – abbia pertanto suggerito l’applicazione del reverse direttamente nei registri.

Condividiamo.  Qualcuno si deve prendere la responsabilità di dire che non ci sono altre soluzioni: o si cambia la norma imponendo l’autofattura in luogo dell’integrazione (ma non si vede quali margini vi possano essere dal lato della tempistica) oppure occorre ammettere esplicitamente che l’inversione contabile può essere adempiuto semplicemente attraverso l’annotazione nei registri (poco importa se soppressi o meno).

Una soluzione, invero, a tutto questo paradosso, ci potrebbe essere ma richiede una modifica normativa: allineare le modalità compilative delle fatture del fornitore che effettua operazioni in reverse a quelle dello split payment.

In definitiva, auspichiamo che l’imposta dovuta in inversione contabile possa essere assolta in sede di contabilizzazione della fattura di acquisto: si tratta di una soluzione più conforme al dettato normativo e certamente molto più agevole per tutti i contribuenti.

Invitiamo l’Agenzia ad esprimersi avallando questo comportamento; speriamo che lo faccia con la massima tempestività. Il tempo stringe, fine mese si avvicina.

Fonte: ecnews.it

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Come esportare verso le isole Canarie?

Devo spedire della merce nelle isole Canarie? Qual è il procedimento?

Al fine di effettuare correttamente l’operazione  dovrete aver cura di emettere la vostra fattura non imponibile Iva art. 8 dpr 633/72, di indicare sulla stessa gli estremi del cliente spagnolo e la destinazione finale delle merci alle Canarie (territorio extraUe).

Nessun modello Intrastat dovrà essere compilato per l’operazione di specie. Quale prova dell’avvenuta esportazione dovrà essere fornita la bolletta doganale  oppure copia della vostra fattura vistata dalla dogana (a seconda sela bolletta sia intestata allo speditore naz.le o al destinatario spagnolo).  In tutti e due i casi dovrà risultare dal documento l’uscita delle merci dalla Cee.

Naturalmente in entrambe le ipotesi il cliente spagnolo dovrà fornire copia delle sue fatture allo spedizioniere per espletare le formalità doganali di importazione alle Canarie e, limitatamente al caso in cui la bolletta doganale di esportazione dalla Spagna venga intestata all’operatore spagnolo, per effettuare quelle di export.

Fonte: www.italiaoggi.it

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